Istanza di ritiro oggetti smarriti

Dettagli del documento

L'istanza di ritiro oggetti smarriti va avanzata quando si ritrova uno o più oggetto/i smarrito/i, in seguito alla loro identificazione che ne dimostri la legittima proprietà.

Descrizione

Quando un oggetto rinvenuto viene depositato presso l'ufficio di Polizia Municipale, , viene iscritto in un registro nel quale figurano la data, il luogo del ritrovamento e il nome del rinvenitore.
La giacenza dei reperti viene resa nota per pubblicazione all’albo Pretorio, oltre che C/o il Comando della Polizia Municipale, con avviso nel quale il bene è descritto in modo sommario.

Il legittimo proprietario immediatamente dopo l’identificazione, compila il modulo di istanza di ritiro oggetti smarriti e riceve immediatamente l'oggetto.
Tipo documento Istanza ,
Numero e data n. s.n.p. del
Data di pubblicazione 6 Febbraio 2023
Oggetto L'istanza di ritiro oggetti smarriti va avanzata quando si ritrova uno o più oggetto/i smarrito/i, in seguito alla loro identificazione che ne dimostri la legittima proprietà.
Formati

Microsoft Word

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Ufficio responsabile

Servizi Demografici - Elettorale, Anagrafe e Stato civile

L'Ufficio Servizi Demografici si occupa di rilasciare ai cittadini: 1) certificati sull'identità personale:

  • Carta d'Identità Elettronica (CIE)
  • Certificato di cittadinanza
  • Certificato di residenza
  • Certificato di stato civile
  • Certificato di famiglia
  • Certificato di stato libero
2) certificato di morte (dei propri cari) 3) documenti e istanze per le consultazioni elettorali:
  • Iscrizione albo presidenti di seggio
  • Iscrizione albo degli scrutatori
  • Tessera elettorale
  • Voto domiciliare

Via Vittorio Veneto, 97

Servizi

Riferimenti normativi

Estratto dal Codice Civile (artt. 927 - 931)

Art. 927 (Cose ritrovate)
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza
ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (647 c.p.).

Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento)
Il sindaco rende noto la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per
due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata)
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa
oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse.

Art. 930 (Premio dovuto al ritrovatore)
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o
del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (5,16 €), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento.

Art. 931 (Equiparazione del possessore o detentore al proprietario)
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati,
secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

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