Istanza di ritiro oggetti smarriti – Comune di Villalba

Istanza di ritiro oggetti smarriti

Dettagli del documento

L'istanza di ritiro oggetti smarriti va avanzata quando si ritrova uno o più oggetto/i smarrito/i, in seguito alla loro identificazione che ne dimostri la legittima proprietà.

Descrizione

Quando un oggetto rinvenuto viene depositato presso l'ufficio di Polizia Municipale, , viene iscritto in un registro nel quale figurano la data, il luogo del ritrovamento e il nome del rinvenitore.
La giacenza dei reperti viene resa nota per pubblicazione all’albo Pretorio, oltre che C/o il Comando della Polizia Municipale, con avviso nel quale il bene è descritto in modo sommario.

Il legittimo proprietario immediatamente dopo l’identificazione, compila il modulo di istanza di ritiro oggetti smarriti e riceve immediatamente l'oggetto.
Tipo documento Istanza ,
Numero e data n. del
Data di pubblicazione 6 Febbraio 2023
Oggetto L'istanza di ritiro oggetti smarriti va avanzata quando si ritrova uno o più oggetto/i smarrito/i, in seguito alla loro identificazione che ne dimostri la legittima proprietà.
Formati

Microsoft Word

Licenze pubblico dominio

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L'istanza di ritiro oggetti smarriti va avanzata quando si ritrova uno o più oggetto/i smarrito/i, in seguito alla loro identificazione che ne dimostri la legittima proprietà.

Ufficio responsabile

Polizia Municipale

La sua attività si espleta principalmente in una serie di servizi di pubblica utilità: Servizio Mobilità e Sicurezza

  • Espletamento servizi di Polizia Stradale ex D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; Interventi operativi polivalenti disposti dalla C.O.;
  • Gestione segnaletica stradale mobile; Infortunistica stradale;
  • Coordinamento aree intervento e attività operativa degli ausiliari del traffico;
  • Sicurezza sedi istituzionali;
  • Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio;
  • Responsabilità dei procedimenti amministrativi e contabili di applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'ordinamento e riscossione delle sanzioni pecuniarie e relativo contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
  • Riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada;
  • Rapporti con il Concessionario della riscossione;
  • Predisposizione e gestione bilanci preventivi e piani esecutivi di gestione;
  • Gestione beni strumentali, immobili e dotazioni;
  • Analisi fabbisogni beni e servizi per il Corpo;
  • Gestione operativa dei sistemi informatici;
  • Gestione front office;
  • Notifiche atti amministrativi;
  • Autoparco del Corpo;
  • Controllo delle professioni, attività produttive e artigianali;
  • Controllo dei pubblici esercizi ed intrattenimenti;
  • Controllo commercio su aree pubbliche e mercati;
  • Tutela delle risorse immobiliari comunali ed edilizia pericolante; T.S.O. e A.S.O.;
  • Controllo sull'igiene e vivibilità urbana;
  • Controllo sul servizio pubblico di piazza, auto da nolo, carrozze e autobus turistici.

Via Vittorio Veneto, 97

Servizi

Categoria:

Oggetti smarriti

Chiunque trovi un oggetto di cui non conosce il proprietario, è tenuto a farne consegna presso l'Ufficio di Polizia Municipale/Oggetti Smarriti del Comune ove l'oggetto è stato rinvenuto.

Riferimenti normativi

Estratto dal Codice Civile (artt. 927 - 931)

Art. 927 (Cose ritrovate)
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza
ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (647 c.p.).

Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento)
Il sindaco rende noto la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per
due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata)
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa
oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse.

Art. 930 (Premio dovuto al ritrovatore)
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o
del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (5,16 €), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento.

Art. 931 (Equiparazione del possessore o detentore al proprietario)
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati,
secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

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