Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti – Anno 2026

Dettagli della notizia

Ordinanza Sindacale n. 5 del 01.05.2026. Dal 15 maggio 2026 al 31 ottobre 2026 divieto di accensione fuochi e obbligo di ripulitura dei terreni con rimozione di erba secca e ogni altro materiale infiammabile che possa costituire causa di rischio incendi.

Data:

12 Maggio 2026

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Descrizione

IL SINDACO

quale autorità Comunale di protezione Civile, ai sensi dell’art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225
Premesso la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
Accertato che l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, di rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Preso atto dei gravi incendi verificatisi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni ambientali registrati sull’intero territorio comunale;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
Vista la L.R. del 06/04/1996 n. 16 che dispone:
- all’art. 33 l’attività regionale di prevenzioni incendi e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
- art. 42 “Ulteriori per la prevenzione degli incendi”, nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;
Vista la L.R. del 31/08/1998 n. 14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
Vista la Legge 21/11/2000, n. 353 recante la “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Vista la L.R. del 14/04/2006, n.14 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell’Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.”;
Visto il Titolo III del D.to L.vo n. 139 dell’ 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
Visto l’art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n. 10 del 29/02/2008 “Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d’interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale”;
Visto il D.L. n. 91 del 24/06/2014, art. 14 comma 8 lett. b) che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all’art. 256 bis, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 per precisare che “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio;
Visto l’art. 15 della legge 16 gennaio 2024 n. 1 Legge di stabilità regionale – Rafforzamento delle misure antincendio;
Visto il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 emesso dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea avente per oggetto “Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1”;
Vista la circolare attuativa al D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024;
Visto il D.A. n. 63/GAB del 12.03.2025 dell’Assessore Regionale del territorio e dell’Ambiente con la quale è stabilito che la stagione antincendio boschivo, per l’anno 2026 ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre;
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi, boschivi, dichiarato dalla Regione, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
Vista il Piano di Emergenza Comunale (PEC) di Protezione Civile approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 24 luglio 2020, come aggiornato con apposito successivo Piano di Emergenza Comunale (PEC) ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 18 febbraio 2025, capitolo sul rischio incendio boschivo e di interfaccia;
Visto il vigente Statuto Comunale;

O R D I N A

Art. 1 - Durante il periodo compreso tra il 15 maggio 2026 ed il 31 Ottobre 2026 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:
- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
Art. 2 - I proprietari, affittuari e/o conduttori, o coloro che a qualsiasi titolo godono di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
L’obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo anche, nel caso di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle circostanti e/o confinanti, perimetrale a fondi estesi almeno 10 ha.
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 maggio 2026, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.
Art. 3 - La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all’interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.
Art. 4 - Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.
Art. 5 - I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.
Art. 6 - I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.
Art. 7 - I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.
Art. 8 - Fino al 31 ottobre 2026, stante il rischio di incendi boschivi e di interfaccia in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:
- far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
- abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
- ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
- all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi I. Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innesco e lo sviluppo di incendi;
Art. 9 - E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
- I'attività di combustione è consentita in assenza di vento e nelle ore antimeridiane, fino alle ore 10,00 usando la massima prudenza ed adottando ogni precauzione ed accorgimento onde evitare il propagarsi delle fiamme e l’innesco di incendi;
- il quantitativo massimo giornaliero del materiale da bruciare, non deve superare i 3 mt steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli;
Art. 10 - Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 Maggio, con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, nel puntuale rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di
smaltimento dei rifiuti.
Art. 11 - I soggetti obbligati agli adempimenti di cui alla presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato (15 maggio 2026) sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale del Comune, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine.
Decorso il termine indicato si procederà all’accertamento sui luoghi delle mancate attuazioni degli obblighi sanciti dall’ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l’avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell’area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l’obbligo di comunicare l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L’assenza di comunicazione di cui sopra – in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata – costituirà formale titolo per la costatazione d’ufficio dell’inottemperanza, con l’applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’intervento sostitutivo da parte dell’Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

S A N Z I O N I

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da euro 173,00 ad €. 695,00, determinata ai sensi dell’art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 maggio al 31 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000 e s.m.i..
A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’ art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del giorno 01.07.2008 non in contrasto ovvero non contemplate dalla presente Ordinanza.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza venga:
· pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune;
· inserita nel sito internet del Comune;
· affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;
· notificata al responsabile del servizio Polizia Municipale, al responsabile del servizio igiene del suolo del comune, al responsabile servizio di protezione civile di VIllalba, al Comandante della locale stazione del Carabinieri, nonché al Corpo Forestale – Distaccamento di Sutera affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti.
Avverso la presente ordinanza potrà essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre, entro 120 giorni.

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Ultimo aggiornamento: 12/05/2026, 16:24