Istanza di denuncia oggetti rinvenuti

Dettagli del documento

Tale denuncia consiste nella compilazione dell'apposito modulo in seguito a rinvenimento di oggetti.

Descrizione

Quando un oggetto rinvenuto viene depositato presso l'ufficio di Polizia Municipale, viene iscritto in un registro nel quale figurano la data, il luogo del ritrovamento e il nome del rinvenitore, al quale viene rilasciata una ricevuta attestante il deposito.

La giacenza dei reperti viene resa nota per pubblicazione all’albo Pretorio, oltre che C/o il Comando della Polizia Municipale, con avviso a firma del responsabile dell’ufficio o suo delegato, nel quale il bene è descritto in modo sommario.

Gli oggetti vengono restituiti immediatamente dopo l’identificazione del proprietario.
Trascorso un anno dalla data di pubblicazione del rinvenimento all’Albo Pretorio del Comune, qualora nessun individuo abbia reclamato la proprietà dell'oggetto rinvenuto, l'oggetto in questione viene restituito al ritrovatore che ne diviene il proprietario (art. 927 ss. del codice civile).

Tipo documento Istanza ,
Numero e data n. s.n.p. del
Data di pubblicazione 6 Febbraio 2023
Oggetto Tale denuncia consiste nella compilazione dell'apposito modulo in seguito a rinvenimento di oggetti.
Formati

Microsoft Word

Licenze pubblico dominio

Ufficio responsabile

Servizi Demografici - Elettorale, Anagrafe e Stato civile

L'Ufficio Servizi Demografici si occupa di rilasciare ai cittadini: 1) certificati sull'identità personale:

  • Carta d'Identità Elettronica (CIE)
  • Certificato di cittadinanza
  • Certificato di residenza
  • Certificato di stato civile
  • Certificato di famiglia
  • Certificato di stato libero
2) certificato di morte (dei propri cari) 3) documenti e istanze per le consultazioni elettorali:
  • Iscrizione albo presidenti di seggio
  • Iscrizione albo degli scrutatori
  • Tessera elettorale
  • Voto domiciliare

Via Vittorio Veneto, 97

Servizi

Ulteriori informazioni

Per i documenti è prevista invece una custodia di 15 giorni; dopo tale periodo, se il proprietario non si è presentato, vengono inviati all'ente che li ha rilasciati, il quale provvede agli accertamenti ed alla riconsegna al legittimo proprietario.

Riferimenti normativi

Estratto dal Codice Civile (artt. 927 - 931)

Art. 927 (Cose ritrovate)
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza
ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (647 c.p.).

Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento)
Il sindaco rende noto la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per
due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata)
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa
oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse.

Art. 930 (Premio dovuto al ritrovatore)
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o
del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (5,16 €), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento.

Art. 931 (Equiparazione del possessore o detentore al proprietario)
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati,
secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

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