Carnevale 2026, Ordinanza Sindacale in materia di tutela della sicurezza urbana e del decoro

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Nei giorni 15 e 17 febbraio 2026, dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, di alcolici per asporto, la somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni.

Data:

13 Febbraio 2026

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Descrizione

Ordinanza Sindacale n. 2 del 06-02-2026

ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DEL DECORO IN OCCASIONE DELLE SFILATE DEI CARRI ALLEGORICI.

IL SINDACO

Premesso che:
Ø con atto di Giunta comunale n. 10 del 04.02.2026, dichiarato immediatamente esecutivo, è stato approvato il programma delle manifestazioni “Carnevale 2026” al fine di creare dei momenti di allegria e di svago soprattutto per i bambini ed i giovani del luogo, attraverso lo svolgimento delle tradizionali sfilate dei carri allegorici e dei gruppi in maschera;
Ø il Ministero dell’Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di safety, quali misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
Ø nella predetta circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

Considerato che:
^ nei giorni 15 e 17 febbraio 2026 si svolgeranno le sfilate dei carri allegorici;
^ si sta sempre più diffondendo, soprattutto tra i giovani, l’abitudine di abusare di sostanze alcoliche, con gravi rischi per la propria salute e con conseguente per la cittadinanza;

Viste le Ordinanze di servizio della Questura di Caltanissetta (A4/Gab. n. 379 del 08/04/2019 e n. 414 del 12/04/2019) - Misure di ordine e sicurezza e vigilanza, pervenute in pari data a questo Ente con Prot. n. 1723 e 1811;
Dato atto che la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro costituisce pericolo per l’incolumità delle persone;
Ritenuto che nelle pubbliche manifestazioni si ha un richiamo di numerose persone e si rende necessario predisporre adeguati servizi di ordine e sicurezza pubblica;
Visto l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;
Visto l’art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

ORDINA
Nei giorni 15 e 17 febbraio 2026, dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, per i motivi di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica che, nell’intero territorio comunale, sia:
1] vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. Legge 25 agosto 1991, n.287). Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica;
2] vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da asporto in qualsiasi tipologia di contenitore;
3] vietato a chiunque portare su pubblica via bottiglie e bicchieri di vetro e lattine;
4] vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

AVVERTE
1) La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita, che provvederà anche allo smaltimento dei contenitori originali (bottiglie in vetro e/o lattine).
2) Che l’inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per violazione all’art. n.650 del c.p., l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell’art.7/bis del D.Lgs. N.267/2000. Per effetto ed ai sensi dell’art.16 della legge n.689/1981 e s.m.i., ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari a 50 euro (doppio del minimo).

DISPONE
Che la presente ordinanza sia:
· Resa pubblica mediante la pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito del comune;
· Notificata agli esercenti delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Trasmessa:
al Prefetto di Caltanissetta;
al Questore di Caltanissetta
alla Stazione dei Carabinieri di Villalba;
alla Guardia di Finanza;
all’ufficio di Polizia Municipale.
Le Forze dell’Ordine sono incaricate per l’esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA
Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.

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Ultimo aggiornamento: 13/02/2026, 10:03