Quando un oggetto rinvenuto viene depositato presso l'ufficio di Polizia Municipale, viene iscritto in un registro nel quale figurano la data, il luogo del ritrovamento e il nome del rinvenitore, al quale viene rilasciata una ricevuta attestante il deposito.
La giacenza dei reperti viene resa nota per pubblicazione all’albo Pretorio, oltre che C/o il Comando della Polizia Municipale, con avviso a firma del responsabile dell’ufficio o suo delegato, nel quale il bene è descritto in modo sommario.
Gli oggetti vengono restituiti immediatamente dopo l’identificazione del proprietario.
Trascorso un anno dalla data di pubblicazione del rinvenimento all’Albo Pretorio del Comune, qualora nessun individuo abbia reclamato la proprietà dell'oggetto rinvenuto, l'oggetto in questione viene restituito al ritrovatore che ne diviene il proprietario (art. 927 ss. del codice civile).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Estratto dal Codice Civile (artt. 927 - 931)
Art. 927 (Cose ritrovate)
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza
ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (647 c.p.).
Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento)
Il sindaco rende noto la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per
due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata)
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa
oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse.
Art. 930 (Premio dovuto al ritrovatore)
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o
del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (5,16 €), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento.
Art. 931 (Equiparazione del possessore o detentore al proprietario)
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati,
secondo le circostanze, il possessore e il detentore.