vai al contenuto. vai al menu principale.

Rimborsi spese di viaggio e gettoni di presenza consiglieri

PUBBLICAZIONI L.R. 11/2015

Le informazioni contenute in questa sezione del sito sono pubblicate per adempiere alle disposizioni della legge regionale 26 giugno 2015, n.11, che, agli articoli 4 e 6, stabilisce:

Art.4 - Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l’articolo 21 è aggiunto il seguente:

“Art. 21 bis. obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell’ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell’ente.

2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l’orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.”.

Art.6 - Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. L’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 18. Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.”.

2. (Omissis)
Data Oggetto
consiglieri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito
Consentono la condivisione delle pagine su altri siti e sui social networks