Descrizione
IL SINDACO
Premesso che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare, nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety, quali misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
Che, nella predetta circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
Viste le Ordinanze di servizio della Questura di Caltanissetta (A4/Gab. n. 379 del 08/04/2019 e n. 414 del 12/04/2019) - Misure di ordine e sicurezza e vigilanza;
Dato atto che la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro costituisce pericolo per l’incolumità delle persone;
Ritenuto che nelle pubbliche manifestazioni si ha un richiamo di numerose persone e si rende necessario predisporre adeguati servizi di ordine e sicurezza pubblica;
Visti:
* l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
* la legge 25 agosto 1991 n. 287;
* l’art. 16 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
ORDINA
Per i motivi di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica che, nell’intero territorio comunale, dal 15 al 19 agosto 2024 dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del giorno successivo:
· 1) Sia vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine da parte
degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. Legge 25 agosto 1991, n. 287). Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica;
· 2) Sia vietato a chiunque portare su pubblica via bottiglie, bicchieri di vetro e lattine o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
· 3) Obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati;
· 4) Obbligo prima della chiusura dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie; rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
· 5) Sia vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.
SANZIONI
Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge 30 marzo 2001 n. 125 e salvo che il fatto non costituisca altro illecito anche di natura penale, per le altre violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia:
· Resa pubblica mediante la pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito del comune;
· Notificata agli esercenti delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Trasmessa:
al Prefetto di Caltanissetta;
al Questore di Caltanissetta
alla Stazione dei Carabinieri di Villalba;
all’ufficio di Polizia Municipale.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate per l’esecuzione della presente ordinanza.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, saranno punite a norma di legge.
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello stato ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.