Ordinanza sindacale: tutela della sicurezza urbana e decoro

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Ordinanza sindacale n.11 del 18/08/25: nei giorni 23,24 e 25 agosto vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, la vendita di alcolici da asporto, la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.

Data:

19 Agosto 2025

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Descrizione

ORDINANZA SINDACALE N.11 DEL 18.08.2025

Ordinanza in materia di tutela della sicurezza urbana e del decoro in occasione delle sagre e delle festività del Santo Patrono.

Il Sindaco

Considerato che:

  • nei giorni 23,24 e 25 agosto si celebreranno la 41° Sagra del pomodoro, la 24° Sagra della lenticchia e la festa del Santo Patrono che comporteranno un notevole richiamo di persone;
  • si sta sempre più diffondendo, soprattutto tra i giovani, l'abitudine di abusare di sostanze alcoliche, con gravi rischi per la propria salute e con conseguenze per la cittadinanza;

Dato atto che la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro costituisce pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto che nelle pubbliche manifestazioni si ha un richiamo di numerose persone e si rende necessario predisporre adeguati servizi di ordine e sicurezza pubblica;

ORDINA

Nei giorni 23, 24 e 25 agosto 2025, dalle ore 18:30 alle ore 07:00 del giorno successivo, per motivi di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica che, nell'interno del territorio comunale, sia:

  • vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica;
  • vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da asporto in qualsiasi tipologia di contenitore;
  • vietato a chiunque portare su pubblica via bottiglie e bicchieri di vetro e lattine;
  • vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. n. 650 del c.p., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e s.m.i. , ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari a 50 euro (doppio del minimo).

Leggi l'ordinanza completa.

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Ultimo aggiornamento: 19/08/2025, 10:49

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