La sottoscrizione delle domande rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto, competente a ricevere la documentazione.
Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido dell'interessato (artt. 21 e 38 del DPR 445/2000).
La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR 445/2000).
Nei pochi casi in cui è ancora ammessa l'autenticazione da parte dell'ufficio Anagrafe (ad esempio quando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è "collegata" ad una domanda da presentare all'amministrazione), è necessario presentarsi all'ufficio con un documento d'identità e il testo della dichiarazione.
Norme di riferimento
1) Legge 15 gennaio 1968 modificata con legge 390 maggio 1971
2) D.P.R. 445/2000.