Descrizione
ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 09/05/2025
Misure di prevenzione incendi e pulizia fondi incolti - Anno 2025
IL SINDACO
PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o in stato di abbandono, infestati da vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, a causa delle elevate temperature, determinano un notevole rischio di innesco di incendi che si possono propagare o nelle aree boscate o possono degenerare in pericolosissimi incendi d'interfaccia con conseguenti rischio per la pubblica e privata incolumità, oltre che per l’ambiente e i beni materiali;
RITENUTO necessario, nell'approssimarsi del periodo estivo, predisporre, senza alcun indugio, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi, o comunque il potenziale aggravamento del fenomeno, dettando una serie di prescrizioni e/o provvedimenti cui gli Enti ed i cittadini devono attenersi per rendere efficace l'azione di contrasto;
RAVVISATO che il potenziale stato di pericolo per il citato rischio di incendi boschivi e d'interfaccia risulta particolarmente rilevante durante i periodi caldi della stagione e specificatamente nel periodo compreso dal 15 maggio al 31 ottobre 2025 e la conseguente necessità di emanare provvedimenti allo scopo di vietare tutti i comportamenti che potenzialmente possono costituire pregiudizio per la salute e l’incolumità predette, oltre a prevenire pericoli per l’igiene e la salubrità delle aree interessate dalla presenza di erbe infestanti di ogni genere che possono determinare il verificarsi del degrado igienico-sanitario;
Considerato che la presenza di stoppie, fieno, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;
ORDINA
IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, NEL PERIODO COMPRESO DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2025 E' FATTO DIVIETOASSOLUTO:
- di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo;
- di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio;
- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (tranne quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/ o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
ORDINA, inoltre
1. Ai proprietari o aventi diritti reali, ai conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti a riposo e/o abbandonati, ricadenti nel territorio comunale, ai responsabili di cantieri edili e stradali attivi, con permesso di costruire rilasciato dalla competente Autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione, di natura pubblica e privata, di procedere a propria cura e spese, entro il 14 Maggio 2025, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e dalla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile, creando, nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt. 10 lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;
2. Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri etc, confinanti con le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al transito, di provvedere e mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le zone di passaggio; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità della distanza e dall’angolazione necessaria.
3. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare contestualmente, perimetralmente ed all’interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
4. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o riposo di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare fasce protette di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro della vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e confinanti.
5. E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica dei viali parafuoco.
6. Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo, nonché con strade, centri abitati ed abitazioni isolate di provvedere a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, di almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante esistenti lungo la fascia il perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
7. Il divieto assoluto della combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali, durante il periodo di massimo rischio, così come disposto dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 che ha introdotto il comma 6 bis dell’art. 182 del D. Lgs. n° 152/2006.
8. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare una fascia perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e confinanti;
A V V E R T E
I proprietari ed i trasgressori, a qualsiasi titolo, di terreni siti nel territorio comunale, ricadenti in tutte le fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.
SANZIONI
1. Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 50,00 a € 500,00, ai sensi del T.U.E.L, art. 7-bis.
2. Qualora la mancata pulizia dell’area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) o la
sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 legge regionale 6 aprile 1996, n. 16).
3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
INVITA
Tutti i cittadini residenti e non, cui corre l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche, sono tenuti a segnalare immediatamente situazioni di pericolo alle competenti Autorità:
• Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)
• Corpo Forestale (Tel. 1515);
• Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0934/811937)
• Polizia Municipale (Tel. 0934/811928)
• Carabinieri (Tel. 112)
• Polizia di Stato (Tel. 113)
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