Controllo Impianti termici
Ispezioni impianti termici edifici.
Ai sensi dell'art. 10 del DPR 74/2013 è stato disposto l'obbligo ai titolari/responsabili degli impianti termici, per il tramite dei manutentori/istallatori regolarmente iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati, della registrazione degli impianti, già esistenti e di nuova istallazione, al catasto regionale istituito con D.D.G. del Dipartimento dell'Energia dell'1 marzo 2012, n. 71.
Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termini degli edifici ai sensi del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 74/2013.
I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta istallazione.
Per gli impianti esistenti, la registrazione doveva avvenire entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella GURS.
La registrazione dovrà effettuarsi esclusivamente per via telematica attraverso il portale SIENERGIA.
La certificazione degli impianti termici, come previsto dal "Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 74/2013", prevede:
Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo (installatore/manutentore) provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica, che dovrà essere successivamente trasmesso, nei terini previsti dalla legge, al CITE ed al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.
Il rapporto di controllo di efficienza energetica ai sensi dell'art. 9 del DPR 74/2013 è sostitutivo delle ispezioni previste dalla norma vigente.
I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta istallazione.
Per gli impianti esistenti, la registrazione doveva avvenire entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella GURS.
Il costo del singolo bollino è fissato a 8€.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Gli interventi sugli impianti termici di climatizzazione invernali di potenza termica utile nominale maggiore di 10 KW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW, prevedono un controllo di efficienza energetica.